L'agevolazione
In cosa consiste
Fonte:Agenzia delle entrate
La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31
dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) per
gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
La legge non ha modificato, invece, le novità introdotte dalla precedente legge di bilancio. Tra queste:
- la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese
sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)
- l'esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l'acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A
- l’introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della
detrazione di 100.000 euro) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013.
Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di
termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio.
Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - MARZO 2019
Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell'80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell'85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.
Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta "
no tax area" (i cosiddetti incapienti) possono scegliere,
invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per
verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali.
Il decreto 11 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11.09.2018) ha definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli.
La presente guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne
usufruire.
In cosa consiste l'agevolazione
In cosa consiste
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l'agevolazione è prevista anche per l'acquisto e la posa in opera:
- delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n.
311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
- di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.
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Infine, per gli anni 2018 e 2019 è prevista anche:
- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi
- per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
Per quali lavori e in che misura
Le percentuali di detrazione variano a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui è stato effettuato.
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari.
La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- acquisto e posa in opera di schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n.
811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili.
-
Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02)
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 riguardanti l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per
l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per
beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%)
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro l'acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - MARZO 2019
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell'aliquota corretta occorre far riferimento:
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei
pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
Chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche
se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di
intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali)
le associazioni tra professionisti
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Dal 2018, inoltre, le detrazioni per tutte le tipologie di interventi di efficienza
energetica possono essere usufruite anche:
dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che
hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data
del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "
in house providing".
Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Per il 2017, invece, gli Istituti autonomi per le case popolari potevano usufruire solo
delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.
ATTENZIONE
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai
fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale
(risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione,
ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008).
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull'immobile
- i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l’immobile in comodato.
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - MARZO 2019
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la
realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali
all'attività d’impresa:
il familiare convivente con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto
dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado
e affini entro il secondo grado)
il convivente
more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi
né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.
64/2016).
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione
dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale
ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo
sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della
detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
GLI INTERVENTI INTERESSATI
Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008)
sono stati individuati gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale:
riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del
fabbisogno di energia primaria
- interventi sull’involucro degli edifici
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi:
- acquisto e posa in opera delle schermature solari
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a
distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di
climatizzazione delle unità abitative
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
REGOLE ED ADEMPIMENTI
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti
su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale).
La prova dell'esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell'imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.
L'esistenza dell'edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 ("unità collabenti").
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.
L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, tranne quando si installano pannelli solari).
Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unitàimmobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
In caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento, la
detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento.
Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera).
Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell'intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento.
LE SPESE DETRAIBILI
Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali.
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - MARZO 2019
necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla fornitura e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonchè la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.
Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono invece detraibili le spese riguardanti:
- a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso
- la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
- la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
- la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo
-
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” delle
finestre, comprensive degli infissi, attraverso
- il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso
- il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni
-
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda, attraverso
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonchè delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento
- lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di
calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione, nonché sui sistemi di emissione.
INTESTAZIONE DEI DOCUMENTI DI SPESA
I contribuenti che possono usufruire della detrazione sono quelli indicati nella scheda informativa da trasmettere all'Enea.
Quando non vi è coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti.
A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale di sostenimento.
Queste integrazioni vanno effettuate già dal primo anno di fruizione del beneficio. Non è possibile, infatti, modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta.